Art. 33. Concorso degli Enti regionali 1. Le strutture degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attivita' regionali di protezione civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la propria disponibilita' di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni assunti in base ad una specifica convenzione e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale. 2. L'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.) istituita con legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, in armonia con le finalita' stabilite dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della suddetta legge prevedera', nei piani annuali d'attuazione di cui all'articolo 6 della stessa legge, la costituzione di nuclei plurifunzionali di protezione civile utilizzando gli operai idraulico forestali di cui alla legge n. 442/84. L'A.EO.R. elabora specifici progetti, previa indicazione da parte dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile sulle esigenze per l'operativita' delle proprie strutture, disponendo le modalita' della gestione operativa dei suddetti nuclei e prevedendo la fornitura di attrezzatura e mezzi indispensabili per l'operativita' degli stessi. Detti progetti sono contemplati nei piani regionali di emergenza giusto quanto stabilito con l'articolo 13 al 6 comma lett. b). I suddetti nuclei dipenderanno funzionalmente solo in caso di calamita' e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il periodo necessario di interventi di protezione civile dalle strutture regionali di protezione civile e saranno allocati nelle sedi provinciali del Servizio e distribuiti sul territorio in sedi che saranno stabilite dalla Giunta regionale sentiti i Dirigenti responsabili delle strutture provinciali di Protezione civile.