Art. 33.
                    Concorso degli Enti regionali
 
  1. Le strutture degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione
concorrono alla realizzazione delle attivita' regionali di protezione
civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione  di  propri
dipendenti  e  la  propria  disponibilita' di adeguate attrezzature e
mezzi, nel rispetto degli impegni assunti in base  ad  una  specifica
convenzione  e  nel  rispetto  delle direttive impartite, di volta in
volta, dal Presidente della Giunta regionale.
  2. L'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.)  istituita
con  legge  regionale  19  ottobre  1992,  n.  20,  in armonia con le
finalita'  stabilite  dalle  lettere  b)  e  c)   del   primo   comma
dell'articolo  1  della  suddetta legge prevedera', nei piani annuali
d'attuazione  di  cui  all'articolo  6   della   stessa   legge,   la
costituzione   di   nuclei   plurifunzionali   di  protezione  civile
utilizzando gli operai idraulico  forestali  di  cui  alla  legge  n.
442/84.  L'A.EO.R.  elabora specifici progetti, previa indicazione da
parte dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile  sulle  esigenze
per  l'operativita'  delle proprie strutture, disponendo le modalita'
della  gestione  operativa  dei  suddetti  nuclei  e  prevedendo   la
fornitura  di  attrezzatura e mezzi indispensabili per l'operativita'
degli stessi. Detti progetti sono contemplati nei piani regionali  di
emergenza  giusto quanto stabilito con l'articolo 13 al 6 comma lett.
b). I suddetti nuclei dipenderanno funzionalmente  solo  in  caso  di
calamita'  e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il periodo
necessario  di  interventi  di  protezione  civile  dalle   strutture
regionali   di  protezione  civile  e  saranno  allocati  nelle  sedi
provinciali del Servizio e distribuiti sul  territorio  in  sedi  che
saranno   stabilite   dalla  Giunta  regionale  sentiti  i  Dirigenti
responsabili delle strutture provinciali di Protezione civile.