Art. 34. Fondo regionale per la Protezione Civile 1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi e dalle iniziative in materia di Protezione Civile, secondo le disposizioni della presente legge, si provvedera' con successivo atto normativo istituendo un apposito fondo regionale per la Protezione Civile che negli altri articoli viene denominato semplicemente "fondo". 2. La Giunta regionale determina, altresi', le somme derivanti da apporti di altri soggetti o enti pubblici o privati, le quali sono destinate alle stesse finalita' di solidarieta'.