Art. 34.
              Fondo regionale per la Protezione Civile
 
  1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi  e  dalle
iniziative  in  materia di Protezione Civile, secondo le disposizioni
della presente legge, si provvedera' con  successivo  atto  normativo
istituendo  un  apposito fondo regionale per la Protezione Civile che
negli altri articoli viene denominato semplicemente "fondo".
  2. La Giunta regionale determina, altresi', le somme  derivanti  da
apporti  di  altri  soggetti o enti pubblici o privati, le quali sono
destinate alle stesse finalita' di solidarieta'.