Art. 35. Partecipazione al fondo e alle altre iniziative di Protezione Civile 1. Alla alimentazione ordinaria del fondo possono contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti Locali o di altri enti pubblici. 2. Qualora, a seguito di un evento particolarmente calamitoso, dovessero esservi le condizioni per una spontanea partecipazione popolare all'opera di soccorso mediante la raccolta di beni o di denaro, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il Comitato Regionale per la Protezione Civile, all'apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale al quale potranno affluire le offerte di Enti e soggetti pubblici e privati. 3. Le risorse disponibili vengono utilizzate secondo gli indirizzi e le determinazioni assunte dal Comitato Regionale per la Protezione Civile le quali sono prontamente attuate dal Dirigente regionale per la Protezione Civile. 4. Il Presidente della Giunta regionale autorizza, altresi', lo stesso Dirigente ad adottare i necessari provvedimenti e le piu' opportune iniziative per favorire la ordinata raccolta, catalogazione e custodia dei beni eventualmente offerti da Enti o soggetti pubblici e privati. I relativi oneri fanno carico alle disponibilita' del fondo. 5. Il Dirigente della Protezione Civile dispone l'utilizzo e la destinazione dei beni disponibili per soddisfare le esigenze che presentano carattere di priorita' nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato Regionale per la Protezione Civile.