Art. 35.
Partecipazione al fondo e alle altre iniziative di Protezione Civile
 
  1.  Alla  alimentazione  ordinaria del fondo possono contribuire le
somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti Locali o di altri
enti pubblici.
  2. Qualora, a seguito  di  un  evento  particolarmente  calamitoso,
dovessero  esservi  le  condizioni  per  una spontanea partecipazione
popolare all'opera di soccorso mediante la  raccolta  di  beni  o  di
denaro,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  e'  autorizzato  a
provvedere con proprio decreto, sentito il Comitato Regionale per  la
Protezione   Civile,  all'apertura  di  un  apposito  conto  corrente
bancario e/o postale al quale potranno affluire le offerte di Enti  e
soggetti pubblici e privati.
  3.  Le risorse disponibili vengono utilizzate secondo gli indirizzi
e le determinazioni assunte dal Comitato Regionale per la  Protezione
Civile  le quali sono prontamente attuate dal Dirigente regionale per
la Protezione Civile.
  4. Il Presidente della Giunta  regionale  autorizza,  altresi',  lo
stesso  Dirigente  ad  adottare  i  necessari provvedimenti e le piu'
opportune iniziative per favorire la ordinata raccolta, catalogazione
e custodia dei beni eventualmente offerti da Enti o soggetti pubblici
e privati. I relativi oneri  fanno  carico  alle  disponibilita'  del
fondo.
  5.  Il  Dirigente  della  Protezione Civile dispone l'utilizzo e la
destinazione dei beni disponibili  per  soddisfare  le  esigenze  che
presentano  carattere  di  priorita'  nel  rispetto  degli  indirizzi
formulati dal Comitato Regionale per la Protezione Civile.