Art. 36.
                         Gestione ordinaria
 
  1. La Giunta regionale  adotta,  in  via  ordinaria,  gli  atti  di
gestione  del  fondo, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella
presente legge.
  2. La Giunta regionale puo' delegare,  una  o  piu'  competenze  al
Dirigente  della  Protezione  Civile,  definendo  di  volta in volta,
l'esatto  contenuto  della  delega,  i  tempi  e  le   modalita'   di
attuazione,  le  eventuali  risorse  da  utilizzare, gli obiettivi da
conseguire.