Art. 36. Gestione ordinaria 1. La Giunta regionale adotta, in via ordinaria, gli atti di gestione del fondo, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente legge. 2. La Giunta regionale puo' delegare, una o piu' competenze al Dirigente della Protezione Civile, definendo di volta in volta, l'esatto contenuto della delega, i tempi e le modalita' di attuazione, le eventuali risorse da utilizzare, gli obiettivi da conseguire.