Art. 37. Gestione straordinaria 1. In caso di intervento urgente, al verificarsi di calamita' naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di emergenze di particolare rilevanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente della Struttura, in accordo su richiesta delle Amministrazioni locali interessate, con proprio decreto immediatamente eseguibile, dispone, anche in piu' soluzioni, l'erogazione, a carico del fondo, delle somme necessarie a provvedere alla pronta azione di soccorso nell'ambito delle materie di competenza o delegate. Le somme stesse possono essere destinate alla acquisizione di beni e servizi ovvero al parziale ristoro dei disagi delle popolazioni piu' direttamente colpite dall'evento calamitoso. 2. Ove venga deliberato lo stato di emergenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente della Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi di competenza della Regione nel rispetto delle direttive e delle richieste formulate dai competenti organi statali di coordinamento, anche ponendo a disposizione di questi i mezzi, le strutture e l'organizzazione espressamente previste nei piani regionali di emergenza. 3. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale sono adottati in conformita' alle proposte formulate dal Comitato Regionale di Protezione Civile. 4. Il Presidente della Giunta regionale, valutate le esigenze organizzative connesse alle emergenze, puo' delegare il Dirigente della Struttura della Protezione Civile alla adozione degli atti di gestione del "fondo". 5. Delle spese sostenute in esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi viene data immediata comunicazione alla Giunta regionale.