Art. 37.
                       Gestione straordinaria
 
  1. In caso di  intervento  urgente,  al  verificarsi  di  calamita'
naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di
emergenze  di  particolare  rilevanza,  il  Presidente  della  Giunta
regionale, sentito  il  Dirigente  della  Struttura,  in  accordo  su
richiesta  delle  Amministrazioni  locali  interessate,  con  proprio
decreto immediatamente eseguibile, dispone, anche in piu'  soluzioni,
l'erogazione, a carico del fondo, delle somme necessarie a provvedere
alla   pronta   azione  di  soccorso  nell'ambito  delle  materie  di
competenza o delegate. Le somme stesse possono essere destinate  alla
acquisizione  di beni e servizi ovvero al parziale ristoro dei disagi
delle popolazioni piu' direttamente colpite dall'evento calamitoso.
  2. Ove venga deliberato lo stato di emergenza, ai sensi del comma 1
dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente
della Giunta regionale provvede all'attuazione  degli  interventi  di
competenza  della  Regione  nel  rispetto  delle  direttive  e  delle
richieste formulate dai competenti organi statali  di  coordinamento,
anche  ponendo  a  disposizione  di  questi  i  mezzi, le strutture e
l'organizzazione  espressamente  previste  nei  piani  regionali   di
emergenza.
  3.  I  provvedimenti  del  Presidente  della  Giunta regionale sono
adottati  in  conformita'  alle  proposte  formulate   dal   Comitato
Regionale di Protezione Civile.
  4.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  valutate le esigenze
organizzative connesse alle emergenze,  puo'  delegare  il  Dirigente
della  Struttura  della Protezione Civile alla adozione degli atti di
gestione del "fondo".
  5. Delle spese sostenute in esecuzione dei  provvedimenti  adottati
ai sensi dei precedenti commi viene data immediata comunicazione alla
Giunta regionale.