Art. 38. Affidamento beni a titolo gratuito 1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento motivato, su proposta del Comitato Regionale per la Protezione Civile, e' autorizzata ad affidare in uso, a titolo gratuito, agli Enti Locali colpiti da catastrofi o da calamita' naturali, i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di ogni tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, materiali e quant'altro acquistato con le somme affluite al fondo e comunque gia' sua proprieta', che sara' ritenuto necessario all'opera di soccorso.