Art. 38.
                 Affidamento beni a titolo gratuito
 
  1.  La  Giunta  regionale,  con  proprio provvedimento motivato, su
proposta  del  Comitato  Regionale  per  la  Protezione  Civile,   e'
autorizzata  ad  affidare in uso, a titolo gratuito, agli Enti Locali
colpiti  da  catastrofi  o  da  calamita'  naturali,  i  beni  mobili
registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di ogni
tipo,  i mezzi e le attrezzature, gli arredi, materiali e quant'altro
acquistato con le  somme  affluite  al  fondo  e  comunque  gia'  sua
proprieta', che sara' ritenuto necessario all'opera di soccorso.