Art. 39. Contratti urgenti 1. Sono considerati urgenti, agli effetti delle modalita' di acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'articolo 41 punti 5 e 6 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni di emergenza dichiarata secondo le norme dello stato vigenti in materia. 2. Le procedure per il perfezionamento degli atti di cui al precedente comma sono poste in essere dalla Struttura per la Protezione Civile. 3. Il contratto e' stipulato dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Dirigente della Protezione Civile, se delegato, e diviene perfetto ed esecutivo a tutti gli effetti di legge con la sottoscrizione delle parti.