Art. 39.
                          Contratti urgenti
 
  1.  Sono  considerati  urgenti,  agli  effetti  delle  modalita' di
acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'articolo 41 punti 5 e 6
del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti  da  stipularsi
in  e  per  situazioni di emergenza dichiarata secondo le norme dello
stato vigenti in materia.
  2. Le procedure  per  il  perfezionamento  degli  atti  di  cui  al
precedente  comma  sono  poste  in  essere  dalla  Struttura  per  la
Protezione Civile.
  3. Il contratto e' stipulato dal Presidente della Giunta  regionale
ovvero  dal Dirigente della Protezione Civile, se delegato, e diviene
perfetto  ed  esecutivo  a  tutti  gli  effetti  di  legge   con   la
sottoscrizione delle parti.