Art. 4.
              Solidarieta' ed assistenza interregionale
 
  1. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi
statali e delle Regioni interessate, puo' partecipare alle iniziative
di  protezione  civile nel territorio di altre regioni coordinando il
proprio intervento con quello attuato dai predetti organi.
  2. La Regione favorisce, d'intesa con i competenti organi statali e
regionali  di  protezione  civile,  il  coordinamento   nel   proprio
territorio  degli  interventi e delle iniziative di solidarieta' e di
assistenza promosse dalle altre Regioni.
  3. La Regione puo' addivenire ad intese  preventive  con  le  altre
Regioni  ai  fini  dell'espletamento di attivita' di comune interesse
attinenti alle fasi di prevenzione, previsione  e  dell'emergenza  in
materia  di  protezione  civile  per  ciascuna  ipotesi di rischio in
armonia con i programmi nazionali relativi alla medesima materia.
  4. La Giunta  regionale  adotta  i  provvedimenti  attuativi  delle
disposizioni del presente articolo, formulando le opportune direttive
e  definendo  le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale e
del Dirigente della Protezione  Civile  secondo  i  principi  fissati
dalla presente legge.