Art. 4. Solidarieta' ed assistenza interregionale 1. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, puo' partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni coordinando il proprio intervento con quello attuato dai predetti organi. 2. La Regione favorisce, d'intesa con i competenti organi statali e regionali di protezione civile, il coordinamento nel proprio territorio degli interventi e delle iniziative di solidarieta' e di assistenza promosse dalle altre Regioni. 3. La Regione puo' addivenire ad intese preventive con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attivita' di comune interesse attinenti alle fasi di prevenzione, previsione e dell'emergenza in materia di protezione civile per ciascuna ipotesi di rischio in armonia con i programmi nazionali relativi alla medesima materia. 4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi delle disposizioni del presente articolo, formulando le opportune direttive e definendo le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale e del Dirigente della Protezione Civile secondo i principi fissati dalla presente legge.