Art. 40. Apertura di credito 1. Al fine di consentire l'adozione immediata degli interventi piu' urgenti sulla base della diretta constatazione, sul luogo, delle reali condizioni di disagio delle popolazioni presenti nelle aree disastrate, la Giunta regionale, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza secondo l'articolo 5 della legge n. 225/92, puo' disporre, nei limiti del 50 per cento della disponibilita' del fondo, aperture di credito, senza altri limiti di importo e di oggetto, su cui e' data formale autorizzazione ad operare al Dirigente regionale di Protezione Civile. 2. Il Dirigente autorizzato alla spesa ai sensi del precedente comma, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, rende conto al Presidente della Giunta regionale delle spese sostenute, con scadenza non superiore al semestre e comunque informando periodicamente il medesimo circa le iniziative assunte.