Art. 40.
                         Apertura di credito
 
  1. Al fine di consentire l'adozione immediata degli interventi piu'
urgenti  sulla  base  della  diretta  constatazione, sul luogo, delle
reali condizioni di disagio delle  popolazioni  presenti  nelle  aree
disastrate,  la Giunta regionale, a seguito della deliberazione dello
stato di emergenza secondo l'articolo 5 della legge n.  225/92,  puo'
disporre, nei limiti del 50 per cento della disponibilita' del fondo,
aperture  di  credito, senza altri limiti di importo e di oggetto, su
cui e' data formale autorizzazione ad operare al Dirigente  regionale
di Protezione Civile.
  2.  Il  Dirigente  autorizzato  alla  spesa ai sensi del precedente
comma, in deroga alle disposizioni di cui  alla  legge  regionale  22
maggio  1978,  n. 5, rende conto al Presidente della Giunta regionale
delle spese sostenute, con  scadenza  non  superiore  al  semestre  e
comunque  informando  periodicamente  il medesimo circa le iniziative
assunte.