Art. 5. Volontariato 1. La Regione Calabria riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, la funzione del Volontariato come espressione di solidarieta' sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attivita' di Protezione Civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono confermate le disposizioni previste dalla legge-quadro n. 266 dell'11 agosto 1991. 3. La definizione dei criteri e delle forme di partecipazione delle Associazioni di Volontariato nelle attivita' di Protezione Civile, restano disciplinate da quanto disposto con la legge 11 agosto 1991, n. 266, e con il regolamento di attuazione, dell'articolo 18 della legge n. 225/92 contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994 e successiva circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 01768 del 16 novembre 1994.