Art. 5.
                            Volontariato
 
  1.  La  Regione  Calabria  riconosce  e valorizza, nel rispetto del
pluralismo,  la  funzione  del  Volontariato  come   espressione   di
solidarieta'  sociale,  quale  forma  spontanea di partecipazione dei
cittadini all'attivita' di  Protezione  Civile  a  tutti  i  livelli,
assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  sono  confermate  le
disposizioni previste dalla legge-quadro n. 266 dell'11 agosto 1991.
  3. La definizione dei criteri e delle forme di partecipazione delle
Associazioni di Volontariato nelle attivita'  di  Protezione  Civile,
restano  disciplinate da quanto disposto con la legge 11 agosto 1991,
n. 266, e con il regolamento di attuazione,  dell'articolo  18  della
legge n. 225/92 contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica
n. 613 del 21 settembre 1994 e successiva circolare esplicativa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 01768 del 16 novembre 1994.