Art. 7.
                Organi consultivi e di coordinamento
 
  1. Per assicurare un piu'  efficace  esercizio  delle  funzioni  di
coordinamento   delle  attivita'  di  protezione  civile  di  propria
competenza, la Regione si avvale del Comitato Regionale di Protezione
Civile, del Comitato Tecnico Scientifico per  la  Protezione  Civile,
del  Comitato  Operativo  Regionale  per  le  emergenze  e delle Sale
Operative regionale e provinciali.