Art. 7. Organi consultivi e di coordinamento 1. Per assicurare un piu' efficace esercizio delle funzioni di coordinamento delle attivita' di protezione civile di propria competenza, la Regione si avvale del Comitato Regionale di Protezione Civile, del Comitato Tecnico Scientifico per la Protezione Civile, del Comitato Operativo Regionale per le emergenze e delle Sale Operative regionale e provinciali.