Art. 8. Comitato Regionale di Protezione Civile 1. Il Comitato Regionale di Protezione Civile e' organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilita' ed il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle competenze degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella specifica materia. Il Comitato e' cosi' composto: a) Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato che lo presiede; b) Dirigente del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione Civile); c) Dirigente del Dipartimento LL.PP.; d) Commissario di Governo o Suo delegato; e) Prefetti delle Province Calabresi o loro delegati; f) Presidente delle Amministrazioni Provinciali o Assessori Provinciali delegati; g) Delegato Regionale dell'ANCI; h) Delegato Regionale dell'UNCEM; i) Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. o Suo delegato; l) due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritti nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse Associazioni; m) Ispettore Regionale dei VV.FE o suo delegato; n) Ispettore Regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato; o) Dirigente Generale della costituenda A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l'Ambiente) o suo delegato; p) Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino Regionale o suo delegato. 2. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno, su comunicazione del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari e urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione. 3. Il Comitato Regionale esprime pareri sui seguenti argomenti interessanti l'ambito regionale: a) programmi di previsione e prevenzione; b) piani di emergenza; c) programma annuale di attuazione; d) programmi di studio e ricerca; e) programmi di incentivazione e di promozione del volontariato; f) piani di esercitazione delle varie componenti di Protezione Civile aventi rilevanza locale e regionale; g) programmi regionali di formazione e di specializzazione di tecnici pubblici e di liberi professionisti, predisposti secondo gli indirizzi nazionali e con la collaborazione degli ordini e dei collegi professionali della Regione. 4. In relazione a specifici argomenti possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, rappresentanti di altri Enti o Istituzioni che svolgono attivita' rilevanti ai fini di protezione civile o esponenti del mondo scientifico nonche' i rappresentanti degli Organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale. 5. Ai componenti del Comitato compete per ogni seduta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 40, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente. 6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un Dirigente o Funzionario della Struttura regionale di Protezione Civile. 7. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni. 8. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del Presidente.