Art. 8.
               Comitato Regionale di Protezione Civile
 
  1.  Il Comitato Regionale di Protezione Civile e' organo consultivo
permanente della Regione  per  assicurare  la  compatibilita'  ed  il
coordinamento  delle  iniziative  regionali  in materia di protezione
civile con quelle competenze degli  altri  Enti,  Amministrazioni  ed
Organismi  operanti  nella  specifica  materia.  Il Comitato e' cosi'
composto:
   a) Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato che  lo
presiede;
   b)  Dirigente del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione
Civile);
   c) Dirigente del Dipartimento LL.PP.;
   d) Commissario di Governo o Suo delegato;
   e) Prefetti delle Province Calabresi o loro delegati;
   f)  Presidente  delle  Amministrazioni  Provinciali  o   Assessori
Provinciali delegati;
   g) Delegato Regionale dell'ANCI;
   h) Delegato Regionale dell'UNCEM;
   i) Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. o Suo delegato;
   l)  due  rappresentanti  delle  Associazioni  di  Volontariato  di
Protezione Civile iscritti nel Registro Regionale delle  Associazioni
di  Volontariato,  nominati  dal Presidente della Giunta regionale su
designazione delle stesse Associazioni;
   m) Ispettore Regionale dei VV.FE o suo delegato;
   n) Ispettore Regionale del  Corpo  Forestale  dello  Stato  o  suo
delegato;
   o)   Dirigente   Generale   della  costituenda  A.R.P.A.  (Agenzia
Regionale per l'Ambiente) o suo delegato;
   p) Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino  Regionale  o  suo
delegato.
  2.   Il  Comitato  si  riunisce  ordinariamente  almeno  due  volte
all'anno, su comunicazione del Presidente, con  preavviso  di  almeno
cinque giorni, salvo che particolari e urgenti problemi ne richiedano
la immediata convocazione.
  3.  Il  Comitato  Regionale  esprime  pareri sui seguenti argomenti
interessanti l'ambito regionale:
   a) programmi di previsione e prevenzione;
   b) piani di emergenza;
   c) programma annuale di attuazione;
   d) programmi di studio e ricerca;
   e) programmi di incentivazione e di promozione del volontariato;
   f) piani di esercitazione delle  varie  componenti  di  Protezione
Civile aventi rilevanza locale e regionale;
   g)  programmi  regionali  di  formazione  e di specializzazione di
tecnici pubblici e di liberi professionisti, predisposti secondo  gli
indirizzi  nazionali  e  con  la  collaborazione  degli  ordini e dei
collegi professionali della Regione.
  4. In relazione a specifici argomenti  possono  essere  chiamati  a
partecipare,  con funzioni consultive, rappresentanti di altri Enti o
Istituzioni che svolgono attivita' rilevanti ai  fini  di  protezione
civile  o  esponenti  del  mondo scientifico nonche' i rappresentanti
degli Organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali
maggiormente rappresentative a livello regionale.
  5. Ai componenti del Comitato compete per ogni seduta un gettone di
presenza nella misura prevista dall'articolo 1 della legge  regionale
5  maggio  1990, n. 40, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento
della Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT,
oltre  al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per
i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.
  6. Le funzioni di Segretario del Comitato  sono  esercitate  da  un
Dirigente  o  Funzionario  della  Struttura  regionale  di Protezione
Civile.
  7. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della  Giunta
regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge e dura in carica tre anni.
  8.  Per  la  validita' delle sedute e' necessaria la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Comitato delibera a
maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di  parita'  prevale  il
voto del Presidente.