Art. 9. Comitato Tecnico-Scientifico per la Protezione Civile 1. Il Comitato Tecnico-Scientifico per la protezione civile e' organo consultivo. 2. Il Comitato fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula proposte sugli interventi piu' efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione inerente alle attivita' che la legge ad esso rimette. 3. Il Comitato partecipa, anche con propri autonomi contributi, all'elaborazione e all'aggiornamento del programma regionale di prevenzione e previsione nonche' del piano regionale per le emergenze. 4. In situazioni d'emergenza il Comitato puo' essere convocato d'urgenza per assicurare il necessario supporto scientifico alle attivita' del Comitato Operativo Regionale e della Sala Operativa di cui ai successivi articoli 10 e 11. 5. Il Comitato e' composto dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato, con funzioni di Presidente, e dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, o suo delegato, dal Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza (per la Protezione Civile) o suo delegato, nonche' dai seguenti componenti: un esperto designato da ciascuna delle Universita' degli studi aventi sede nella Regione Calabria; un esperto del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita' degli studi della Calabria; un esperto dell'Osservatorio Geofisico di Reggio Calabria; un esperto del Servizio Idrografico di Catanzaro; un rappresentante per ciascuno dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17 della legge n. 225/1992. 6. La complessiva composizione del Comitato deve, in ogni caso, assicurare la presenza di tutte le componenti scientifiche attinenti alle piu' rilevanti ipotesi di rischio presenti nel territorio della Regione Calabria. 7. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti italiani e stranieri di riconosciuta professionalita' negli specifici argomenti che devono essere esaminati. Per il rischio tossicologico, o da radiazione sono invitati i responsabili dei dipartimenti di prevenzione o loro tecnici delegati. 8. Le attivita' di Segreteria del Comitato sono assicurate da un Dirigente o Funzionario regionale della Protezione Civile. 9. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica quattro anni. I componenti del Comitato possono essere riconfermati. 10. Ai componenti del Comitato, estranei alla Amministrazione regionale e agli esperti di cui al precedente comma 7, compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso spese, secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali, un compenso per ogni giornata di riunione la cui misura e' stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto dell'elevata qualificazione scientifica delle prestazioni richieste e dell'impegno temporale necessario per l'approfondimento dei problemi affrontati. La Giunta regionale determina in via preventiva i criteri ed i parametri di riferimento utili per la quantificazione dei compensi.