Art. 9.
        Comitato Tecnico-Scientifico per la Protezione Civile
 
  1.  Il  Comitato  Tecnico-Scientifico  per  la protezione civile e'
organo consultivo.
  2.  Il  Comitato  fornisce  le  indicazioni   necessarie   per   la
definizione  delle  esigenze  di  studio  e  di ricerca in materia di
protezione civile, procede all'esame  dei  dati  disponibili  e  alla
valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula
proposte  sugli  interventi piu' efficaci, provvede all'esame di ogni
altra questione inerente alle attivita' che la legge ad esso rimette.
  3. Il Comitato partecipa, anche  con  propri  autonomi  contributi,
all'elaborazione  e  all'aggiornamento  del  programma  regionale  di
prevenzione  e  previsione  nonche'  del  piano  regionale   per   le
emergenze.
  4.  In  situazioni  d'emergenza  il  Comitato puo' essere convocato
d'urgenza per assicurare  il  necessario  supporto  scientifico  alle
attivita'  del Comitato Operativo Regionale e della Sala Operativa di
cui ai successivi articoli 10 e 11.
  5. Il Comitato e' composto dal Presidente della Giunta regionale, o
Assessore delegato, con  funzioni  di  Presidente,  e  dal  Dirigente
Generale  del  Dipartimento  Lavori  Pubblici,  o  suo  delegato, dal
Dirigente  Generale  del  Dipartimento  della  Presidenza   (per   la
Protezione Civile) o suo delegato, nonche' dai seguenti componenti:
   un  esperto  designato  da  ciascuna delle Universita' degli studi
aventi sede nella Regione Calabria;
   un   esperto   del   Dipartimento   di   Scienze    della    Terra
dell'Universita' degli studi della Calabria;
   un esperto dell'Osservatorio Geofisico di Reggio Calabria;
   un esperto del Servizio Idrografico di Catanzaro;
   un  rappresentante  per  ciascuno  dei gruppi nazionali di ricerca
scientifica di cui all'articolo 17 della legge n. 225/1992.
  6. La complessiva composizione del Comitato  deve,  in  ogni  caso,
assicurare  la presenza di tutte le componenti scientifiche attinenti
alle piu' rilevanti ipotesi di rischio presenti nel territorio  della
Regione Calabria.
  7.  Alle  riunioni  del  Comitato  possono  essere invitati esperti
italiani e stranieri di riconosciuta professionalita' negli specifici
argomenti che devono essere esaminati. Per il rischio  tossicologico,
o  da  radiazione  sono  invitati  i responsabili dei dipartimenti di
prevenzione o loro tecnici delegati.
  8.  Le  attivita'  di Segreteria del Comitato sono assicurate da un
Dirigente o Funzionario regionale della Protezione Civile.
  9. Il Comitato e'  costituito  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta  regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della  presente  legge  e  dura  in  carica  quattro  anni.  I
componenti del Comitato possono essere riconfermati.
  10.  Ai  componenti  del  Comitato,  estranei  alla Amministrazione
regionale e agli esperti di cui al precedente comma 7, compete, oltre
al  trattamento  di  missione  ed  al  rimborso  spese,  secondo   la
disciplina  vigente  per  i Dirigenti regionali, un compenso per ogni
giornata  di  riunione  la  cui  misura  e'  stabilita  dalla  Giunta
regionale tenendo conto dell'elevata qualificazione scientifica delle
prestazioni   richieste   e  dell'impegno  temporale  necessario  per
l'approfondimento dei  problemi  affrontati.    La  Giunta  regionale
determina  in  via preventiva i criteri ed i parametri di riferimento
utili per la quantificazione dei compensi.