Art. 3. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell' art. 127 della Costittizione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 22 gennaio 1997 LA FORGIA