Art. 3.
 
  1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del comma 2 dell' art.  127  della  Costittizione  e  del
comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 22 gennaio 1997
                              LA FORGIA