Art. 10.
                Organizzazione del servizio delle GAV
 
  1. Le GAV sono organizzate per raggruppamenti territoriali  a  cura
della  competente struttura organizzativa della provincia o dell'ente
parco, anche su proposta di  comuni  e  comunita'  montane,  mediante
l'adozione  di  programmi  di  servizio  mensili  che ne disciplinino
l'impiego sul territorio e nel tempo.
  2. L'organizzazione delle GAV che  siano  associate  ad  una  delle
associazioni   di  protezione  ambientale  e'  regolata  da  apposita
convenzione tra la provincia o  l'ente  parco  e  l'associazione  che
disciplini   complessivamente  le  modalita'  di  impiego  delle  GAV
associate e determini i rapporti tra la provincia o  l'ente  parco  e
l'associazione   compresa   l'eventuale   erogazione   di  contributi
finanziari a ristoro  delle  spese  sostenute  dall'associazione  per
l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate.
  3.   Analoghe  convenzioni  possono  essere  stipulate  da  comuni,
comunita' montane ed enti parco nazionali.