Art. 10. Organizzazione del servizio delle GAV 1. Le GAV sono organizzate per raggruppamenti territoriali a cura della competente struttura organizzativa della provincia o dell'ente parco, anche su proposta di comuni e comunita' montane, mediante l'adozione di programmi di servizio mensili che ne disciplinino l'impiego sul territorio e nel tempo. 2. L'organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle associazioni di protezione ambientale e' regolata da apposita convenzione tra la provincia o l'ente parco e l'associazione che disciplini complessivamente le modalita' di impiego delle GAV associate e determini i rapporti tra la provincia o l'ente parco e l'associazione compresa l'eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'associazione per l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate. 3. Analoghe convenzioni possono essere stipulate da comuni, comunita' montane ed enti parco nazionali.