Art. 12.
              Relazione sull'attivita' svolta dalle GAV
 
  1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le province e gli  enti  parco
trasmettono alla Giunta regionale:
   a)  un  dettagliato  rapporto  sull'attivita'  svolta in ordine al
servizio  volontario  di  vigilanza  ambientale  e  agli   interventi
effettuati dalla GAV;
   b)   un   rendiconto  sull'impiego  delle  risorse  finanziarie  e
dotazioni strumentali a disposizione;
   c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso con
l'indicazione delle relative necessita' finanziarie  e  di  dotazioni
strumentali.
  2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale trasmette al
Consiglio  la  comunicazione  di cui all'art. 3 e delibera il riparto
delle   risorse   finanziarie   disponibili   da   attribuirsi   alle
amministrazioni provinciali.