Art. 12. Relazione sull'attivita' svolta dalle GAV 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le province e gli enti parco trasmettono alla Giunta regionale: a) un dettagliato rapporto sull'attivita' svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalla GAV; b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e dotazioni strumentali a disposizione; c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso con l'indicazione delle relative necessita' finanziarie e di dotazioni strumentali. 2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la comunicazione di cui all'art. 3 e delibera il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle amministrazioni provinciali.