Art. 13. Abrogazione e norma finale 1. Sono abrogati i commi da 3 a 11 dell'art. 22 (Vigilanza) della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82. 2. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle leggi regionali numeri 25/1984 e 3/1994 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette.