Art. 13.
                     Abrogazione e norma finale
 
  1.  Sono  abrogati i commi da 3 a 11 dell'art. 22 (Vigilanza) della
legge regionale 8 novembre 1982, n. 82.
  2. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge  i
compiti  di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie
di cui alle leggi regionali numeri 25/1984 e 3/1994 sono limitati  al
rispetto delle disposizioni delle leggi suddette.