Art. 14.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente legge,
determinati in lire 100.000.000 e decorrenti dal  1998,  si  provvede
mediante imputazione al cap. 29440 del bilancio di previsione 1998.
  2.  Agli  oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvedera'
con leggi di bilancio.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 23 gennaio 1998
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 18
dicembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  16
gennaio 1998.