Art. 14. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in lire 100.000.000 e decorrenti dal 1998, si provvede mediante imputazione al cap. 29440 del bilancio di previsione 1998. 2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvedera' con leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 gennaio 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 18 dicembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 16 gennaio 1998.