Art. 2.
                 Guardie ambientali volontarie - GAV
 
  1.  Sono  Guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV,
coloro che avendo frequentato i corsi di  formazione  organizzati  da
comuni,  comunita'  montane  ed  enti  parco  o dalle associazioni di
protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8  luglio  1986,
n.  349 e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi
nazionali  e  regionali  a   svolgere   corsi   di   preparazione   e
aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio,
e  superato l'esame finale ai sensi dell'art. 9, siano nominati dalla
provincia ai sensi dell'art. 4.
  2. Possono altresi' essere nominati  GAV  della  provincia,  previa
frequenza   di   un  corso  di  riqualificazione  con  esame  finale,
organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, coloro che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano:
   a) Guardie volontarie ai sensi dell'art. 22 della legge  regionale
8 novembre 1982, n. 82;
   b)  Guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, venatorie
e naturalistiche ai sensi  dell'art.  25  della  legge  regionale  24
aprile 1984, n. 25;
   c)  Guardie venatorie volontarie ai sensi dell'art. 52 della legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3.
  3. Possono altresi' essere  nominati  GAV  dalla  provincia,  nelle
modalita'  previste dal precedente comma 2, coloro che hanno superato
i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma, gia' indetti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Possono altresi' essere nominati GAV, previa frequenza di  corso
di  riqualificazione  orientato  alla  conoscenza  delle specificita'
dell'ambiente e della normativa ambientale toscana, organizzato dagli
enti e associazioni di cui  al  comma  1,  coloro  che  abbiano  gia'
conseguito analoga qualifica in altra regione.
  5.  Ai  fini  dell'ammissione  agli  esami  per la nomina a GAV gli
aspiranti presentano domanda alla provincia di residenza  dichiarando
sotto la propria responsabilita' ai sensi della vigente normativa:
   a) di godere dei diritti civili e politici;
   b)  di  non  aver  subito  condanna,  anche non definitiva, a pena
detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto  a
misura di prevenzione;
   c)  di  non  aver  subito condanna penale, anche non definitiva, o
sanzione amministrativa per violazioni della normativa con  finalita'
di  salvaguardia  del  patrimonio  storico,  culturale,  ambientale e
naturalistico e relative all'attivita' faunistico-venatoria e ittica.