Art. 2. Guardie ambientali volontarie - GAV 1. Sono Guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV, coloro che avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da comuni, comunita' montane ed enti parco o dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio, e superato l'esame finale ai sensi dell'art. 9, siano nominati dalla provincia ai sensi dell'art. 4. 2. Possono altresi' essere nominati GAV della provincia, previa frequenza di un corso di riqualificazione con esame finale, organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano: a) Guardie volontarie ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82; b) Guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25; c) Guardie venatorie volontarie ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. 3. Possono altresi' essere nominati GAV dalla provincia, nelle modalita' previste dal precedente comma 2, coloro che hanno superato i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma, gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Possono altresi' essere nominati GAV, previa frequenza di corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle specificita' dell'ambiente e della normativa ambientale toscana, organizzato dagli enti e associazioni di cui al comma 1, coloro che abbiano gia' conseguito analoga qualifica in altra regione. 5. Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla provincia di residenza dichiarando sotto la propria responsabilita' ai sensi della vigente normativa: a) di godere dei diritti civili e politici; b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalita' di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attivita' faunistico-venatoria e ittica.