Art. 3. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale. 2. In particolare la Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attivita' e le direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle GAV; b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami; c) puo' adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all'art. 10. 3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale entro il 30 aprile una relazione sulla attivita' del servizio volontario di vigilanza ambientale.