Art. 3.
                       Funzioni della Regione
 
  1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del
servizio volontario di vigilanza ambientale.
  2. In particolare la Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge:
   a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attivita' e le
direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle GAV;
   b)  definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di
riqualificazione e degli esami;
   c) puo' adottare schemi tipo per le convenzioni  di  cui  all'art.
10.
  3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale
entro  il  30  aprile  una  relazione  sulla  attivita'  del servizio
volontario di vigilanza ambientale.