Art. 4. Funzioni delle province e degli enti parco regionali 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti le GAV. 2. In particolare e' compito delle province: a) indire, su richiesta delle associazioni o degli enti di cui all'art. 2 della presente legge, e comunque almeno una volta l'anno, le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le relative commissioni d'esame; b) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro status; c) predisporre il regolamento di servizio delle GAV sulla base delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale ed integrando l'attivita' del servizio volontario di vigilanza ambientale con quella della Polizia provinciale; d) organizzare per raggruppamenti territoriali, anche mediante l'eventuale apporto delle associazioni di protezione ambientale, il servizio delle GAV; e) coordinare le attivita' delle GAV anche attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento composto da rappresentanti dei raggruppamenti territoriali; f) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dalla presente legge e dal regolamento di servizio; g) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilita' civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attivita' di servizio delle GAV; h) ripartire i fondi disponibili per l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale tra le associazioni di protezione ambientale stipulando con le stesse apposite convenzioni ai sensi dell'art. 10. 3. L'esercizio delle funzioni e le competenze di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma 2 sono attribuite agli enti parco regionali per i rispettivi territori.