Art. 4.
        Funzioni delle province e degli enti parco regionali
 
  1.  Sono  attribuite  alle  province  le  funzioni   amministrative
concernenti le GAV.
  2. In particolare e' compito delle province:
   a)  indire,  su  richiesta  delle associazioni o degli enti di cui
all'art. 2 della presente legge, e comunque almeno una volta  l'anno,
le  sessioni  di  esame  per  la  nomina a GAV, nominando le relative
commissioni d'esame;
   b) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il  loro
status;
   c)  predisporre  il  regolamento  di servizio delle GAV sulla base
delle  direttive  tecniche  approvate  dalla  Giunta   regionale   ed
integrando   l'attivita'   del   servizio   volontario  di  vigilanza
ambientale con quella della Polizia provinciale;
   d) organizzare per  raggruppamenti  territoriali,  anche  mediante
l'eventuale  apporto  delle associazioni di protezione ambientale, il
servizio delle GAV;
   e)  coordinare  le  attivita'  delle  GAV  anche   attraverso   la
costituzione   di   un   comitato   di   coordinamento   composto  da
rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;
   f)   vigilare   sul   regolare   svolgimento   del   servizio    e
sull'osservanza  da  parte  delle  GAV degli obblighi derivanti dalla
presente legge e dal regolamento di servizio;
   g)  stipulare  idonee  coperture   assicurative   per   infortuni,
responsabilita'  civile  verso terzi e assistenza legale connessa con
l'attivita' di servizio delle GAV;
   h) ripartire i fondi disponibili per l'espletamento  del  servizio
volontario  di vigilanza ambientale tra le associazioni di protezione
ambientale stipulando con le stesse  apposite  convenzioni  ai  sensi
dell'art. 10.
  3.  L'esercizio  delle funzioni e le competenze di cui alle lettere
c), e), f) e g) del comma 2 sono attribuite agli enti parco regionali
per i rispettivi territori.