Art. 5.
                          Compiti delle GAV
 
  1.  Le  GAV operano, nell'ambito territoriale indicato nell'atto di
nomina per favorire e garantire  l'applicazione  delle  normative  in
materia  di  protezione  dell'ambiente  terrestre, marino e lacustre,
della flora e della fauna, anche in  riferimento  alla  tutela  degli
animali d'affezione.
  2. In particolare le GAV svolgono compiti di:
   a)  prevenzione  delle  violazioni delle normative ambientali, con
particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali,  alle  aree
naturali  protette  di  interesse  locale,  ai territori sottoposti a
vincolo paesaggistico;
   b) vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi,
dei regolamenti e delle  altre  disposizioni  in  materia  ambientale
nonche'  attraverso  la segnalazione dei casi di degrado ambientale e
delle relative cause;
   c) educazione, partecipando a  programmi  di  sensibilizzazione  e
informazione  ambientale  nelle  scuole  e promuovendo l'informazione
sulle normative in materia ambientale;
   d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti  alle
attivita'  di  recupero  e  promozione del patrimonio e della cultura
ambientale;
   e)  salvaguardia,  concorrendo  con  le  autorita'  competenti   a
fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
  3. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle
cavita'  ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica
esperienza  speleologica  attestata  dalla  Federazione  speleologica
Toscana, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.
  4. Le GAV durante l'espletamento della loro attivita' sono pubblici
ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano
i  relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre1981,
n. 689.
  5.  Le  GAV  sono  dotate  di  tesserino  di  riconoscimento  e  di
distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta regionale.
  6.  L'espletamento  del  servizio di vigilanza ambientale delle GAV
non da' luogo a  costituzione  di  rapporto  di  pubblico  impiego  o
comunque  di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo
gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.