Art. 5. Compiti delle GAV 1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina per favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali d'affezione. 2. In particolare le GAV svolgono compiti di: a) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette di interesse locale, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico; b) vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia ambientale nonche' attraverso la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause; c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale; d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attivita' di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale; e) salvaguardia, concorrendo con le autorita' competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale. 3. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavita' ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica attestata dalla Federazione speleologica Toscana, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore. 4. Le GAV durante l'espletamento della loro attivita' sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689. 5. Le GAV sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta regionale. 6. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non da' luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.