Art. 7. Esami per l'acquisizione della qualifica di GAV 1. Al termine dei corsi di formazione e di riqualificazione di cui all'art. 2, i candidati alla qualifica di GAV sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata dalla Provincia e cosi' composta: a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale, con funzione di presidente; b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali; c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa; d) un ufficiale della polizia provinciale; e) un funzionario del Corpo forestale dello Stato. 2. Per ogni membro della Commissione e' previsto un membro supplente. 3. La Commissione d'esame e' nominata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche se non sono intervenute tutte le designazioni previste. 4. I membri della Commissione d'esame restano in carica 4 anni. 5. La Commissione opera validamente purche' sia presente la maggioranza dei membri previsti dal comma 1.