Art. 7.
           Esami per l'acquisizione della qualifica di GAV
 
  1.  Al termine dei corsi di formazione e di riqualificazione di cui
all'art. 2, i candidati alla qualifica di  GAV  sostengono  un  esame
teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata dalla Provincia e
cosi' composta:
   a)   un   dirigente   della  struttura  organizzativa  provinciale
competente  in  materia  di  tutela  ambientale,  con   funzione   di
presidente;
   b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;
   c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento
alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa;
   d) un ufficiale della polizia provinciale;
   e) un funzionario del Corpo forestale dello Stato.
  2.  Per  ogni  membro  della  Commissione  e'  previsto  un  membro
supplente.
  3. La Commissione d'esame e' nominata entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, anche se non sono  intervenute  tutte
le designazioni previste.
  4. I membri della Commissione d'esame restano in carica 4 anni.
  5.  La  Commissione  opera  validamente  purche'  sia  presente  la
maggioranza dei membri previsti dal comma 1.