Art. 8.
                 Corsi di aggiornamento obbligatori
 
  1. Gli enti e le associazioni di cui all'art.  2,  organizzano,  su
richiesta  delle  province, corsi di aggiornamento obbligatori per le
GAV qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti
in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile
e comunque almeno ogni 5 anni.
  2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonche'  i  corsi  di
formazione  e riqualificazione di cui all'art. 2, ove il numero delle
GAV o delle aspiranti GAV lo consenta,  possono  essere  aperti  alla
frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.