Art. 8. Corsi di aggiornamento obbligatori 1. Gli enti e le associazioni di cui all'art. 2, organizzano, su richiesta delle province, corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni. 2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonche' i corsi di formazione e riqualificazione di cui all'art. 2, ove il numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consenta, possono essere aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.