Art. 9. Sospensione e revoca delle GAV 1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di protezione ambientale sono tenuti a segnalare alla provincia competente ogni violazione dei doveri di cui all'art. 6 riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV. 2. La provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 o comunque sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e dopo aver in ogni caso sentito l'interessato, puo' disporre una sospensione dall'attivita', per un periodo non superiore a sei mesi. 3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato gia' la sospensione dall'attivita' per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l'interessato nonche' l'associazione di protezione ambientale di eventuale appartenenza, la provincia puo' disporre anche la revoca della nomina. 4. La revoca della nomina puo' essere disposta dalla provincia, nel rispetto delle disposizioni procedimentali di cui ai comma 3, anche in caso di persistente ed accertata inattivita' non dovuta a giustificati motivi. 5. La provincia dichiara la decadenza della nomina ove sia accertato, sentito l'interessato, il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5.