Art. 9.
                   Sospensione e revoca delle GAV
 
  1.  Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di protezione
ambientale sono tenuti a segnalare  alla  provincia  competente  ogni
violazione dei doveri di cui all'art. 6 riscontrata nell'espletamento
dei compiti assegnati alle GAV.
  2.  La  provincia,  ricevuta  la  segnalazione  di cui al comma 1 o
comunque sulla base di  ogni  altro  elemento  utile  di  conoscenza,
effettuati  gli  opportuni  accertamenti  e  dopo  aver  in ogni caso
sentito l'interessato, puo' disporre una sospensione  dall'attivita',
per un periodo non superiore a sei mesi.
  3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano
comportato  gia' la sospensione dall'attivita' per almeno due volte e
per un periodo complessivo pari ad  almeno  dodici  mesi,  a  seguito
dell'accertamento    di    eventuali    nuove   violazioni,   sentito
l'interessato nonche'  l'associazione  di  protezione  ambientale  di
eventuale  appartenenza,  la  provincia puo' disporre anche la revoca
della nomina.
  4. La revoca della nomina puo' essere disposta dalla provincia, nel
rispetto delle disposizioni procedimentali di cui ai comma  3,  anche
in  caso  di  persistente  ed  accertata  inattivita'  non  dovuta  a
giustificati motivi.
  5.  La  provincia  dichiara  la  decadenza  della  nomina  ove  sia
accertato,  sentito l'interessato, il venir meno dei requisiti di cui
all'art.  2 comma 5.