(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 27 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Criteri e modalita' per le spese di rappresentanza
 
  1. Le spese di rappresentanza devono:
   a)  riguardare  forme  di  ospitalita'  ed  atti  di  cortesia,  a
contenuto e con valore prevalentemente simbolico, che si svolgono per
consuetudine affermata o per motivi di reciprocita' in  occasione  di
rapporti  di  carattere  ufficiale tra soggetti aventi espressa veste
rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati  di
analoga rappresentativita';
   b)  rispondere  ad  effettive  esigenze del Consiglio regionale di
intrattenere  pubbliche  relazioni  in  rapporto   ai   propri   fini
istituzionali,  e  risultare  idonee  a  mantenere o ad accrescere il
prestigio del Consiglio inteso quale  elevata  considerazione,  anche
sul  piano  formale,  del suo ruolo e della sua presenza nel contesto
sociale interno ed internazionale;
   c)  essere  dirette  a  raggiungere  finalita'   all'esterno   del
Consiglio;
   d)  essere  effettuate  in circostanze temporali e modali estranee
all'ordinaria attivita' del Consiglio;
   e) essere prive di intenti e di connotazione di  mera  liberalita'
non giustificata dai fini istituzionali del Consiglio regionale.
  2.   Titolare   dell'attivita'  di  rappresentanza  esterna  e'  il
Presidente del Consiglio. Tale attivita' puo' in via ordinaria essere
esercitata  anche  dai  Vicepresidenti  del  Consiglio,  dagli  altri
componenti   dell'Ufficio   di   Presidenza,   dai  Presidenti  delle
Commissioni consiliari. Puo'  altresi'  essere  delegata  ai  singoli
Consiglieri  designati  dal  Presidente a rappresentarlo in pubbliche
manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio  di
Presidenza.
  3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da
idonea  documentazione  giustificativa  in  ordine  alla natura delle
erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.