Art. 2.
                     Concessione di patrocinio,
                 partecipazione a comitati di onore
 
  1. Ai fini della presente normativa:
   a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento  e
di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue
finalita' di promozione sociale e culturale;
   b)  per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento
del  Consiglio  regionale,  normalmente   nella   persona   del   suo
Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a
manifestazioni sociali e culturali.
  2. L'Ufficio di Presidenza puo' concorrere allo svolgimento ed allo
sviluppo  di  iniziative  e  di  manifestazioni di rilievo regionale,
poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati  di
elevata  rappresentativita',  accordando  il patrocinio del Consiglio
regionale e aderendo eventualmente, a nome del  Consiglio  regionale,
ai relativi comitati d'onore.
  3.  Il  patrocinio  o  la  partecipazione del Consiglio regionale a
comitati d'onore o a comitati affini  sono  richiesti  dai  promotori
dell'iniziativa  con  istanza  motivata  diretta  al  Presidente  del
Consiglio regionale.
  4.  La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a
comitati affini non possono comportare spese a  carico  del  bilancio
del Consiglio. Possono tuttavia comportare:
   a)  la concessione, a carico del bilancio del Consiglio, di premi,
targhe, coppe o altri  trofei,  con  esclusione  di  ogni  premio  in
denaro;
   b)  la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi
di pertinenza del Consiglio regionale;
   c) la concessione, in casi del tutto  eccezionali  e  di  assoluta
rilevanza,  di  contributi  in denaro. L'eccezionalita' del caso e la
rilevanza  dell'iniziativa   sono   illustrate   e   motivate   nella
deliberazione  di cui al comma 6. Devono comunque essere rispettati i
criteri di cui al comma 1 dell'art. 1.
  5. Il Presidente del Consiglio accorda, con proprio atto  motivato,
il  patrocinio  del  Consiglio  regionale,  o  aderisce  a  nome  del
Consiglio regionale a comitati d'onore. Decide anche sulla  richiesta
di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
  6.  L'Ufficio  di  Presidenza delibera, su proposta del Presidente,
sulle concessioni dei sostegni e dei contributi di cui  al  comma  4,
lettere b) e c).