Art. 2. Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore 1. Ai fini della presente normativa: a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalita' di promozione sociale e culturale; b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento del Consiglio regionale, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali. 2. L'Ufficio di Presidenza puo' concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentativita', accordando il patrocinio del Consiglio regionale e aderendo eventualmente, a nome del Consiglio regionale, ai relativi comitati d'onore. 3. Il patrocinio o la partecipazione del Consiglio regionale a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente del Consiglio regionale. 4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio del Consiglio. Possono tuttavia comportare: a) la concessione, a carico del bilancio del Consiglio, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro; b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio regionale; c) la concessione, in casi del tutto eccezionali e di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. L'eccezionalita' del caso e la rilevanza dell'iniziativa sono illustrate e motivate nella deliberazione di cui al comma 6. Devono comunque essere rispettati i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1. 5. Il Presidente del Consiglio accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio del Consiglio regionale, o aderisce a nome del Consiglio regionale a comitati d'onore. Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a). 6. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente, sulle concessioni dei sostegni e dei contributi di cui al comma 4, lettere b) e c).