Art. 3.
                 Adesione a comitati, associazioni,
               soggetti aventi personalita' giuridica
 
  1.  L'adesione  o  la  partecipazione  del  Consiglio  regionale  a
comitati, associazioni, soggetti  aventi  personalita'  giuridica  ed
organismi  affini  e' regolata dalla legge regionale 18 gennaio 1995,
n. 3.
  2. L'Ufficio di Presidenza formula le  proposte  al  Consiglio  per
l'adesione  a  comitati,  associazioni,  soggetti aventi personalita'
giuridica, ecc., con propria deliberazione motivata.
  3.  E'  deliberata   direttamente   dall'Ufficio   di   Presidenza,
nell'interesse  di  strutture  organizzative  del  Consiglio  che  la
richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione
ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attivita' di studio,
documentazione  o  ricerca  in  settori  collegati   alle   attivita'
istituzionali del Consiglio.