Art. 3. Adesione a comitati, associazioni, soggetti aventi personalita' giuridica 1. L'adesione o la partecipazione del Consiglio regionale a comitati, associazioni, soggetti aventi personalita' giuridica ed organismi affini e' regolata dalla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 3. 2. L'Ufficio di Presidenza formula le proposte al Consiglio per l'adesione a comitati, associazioni, soggetti aventi personalita' giuridica, ecc., con propria deliberazione motivata. 3. E' deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza, nell'interesse di strutture organizzative del Consiglio che la richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attivita' di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attivita' istituzionali del Consiglio.