Art. 11.
                             Abrogazioni
 
  E' abrogata la legge regionale 30 maggio  1988,  n.  40  "Norme  in
materia  di  prezzi  per  le  strutture  ricettive gestite da imprese
turistiche";
  2. Le seguenti disposizioni di leggi regionali sono abrogate:
   a) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 29 ottobre 1981,  n.
79,  "Disciplina  e  classificazione  dei  campeggi  e  dei  villaggi
turistici", e successive modificazioni;
   b) le parole "e dell'articolo 20"  contenute  nel  secondo  alinea
dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 79/81;
   c)  il  terzo  alinea  dell'articolo 4 e l'articolo 20 della legge
regionale  10  gennaio  1987,  n.  1,  "Disciplina  della   strutture
ricettive extra-alberghiere", e successive modificazioni.