Art. 11. Abrogazioni E' abrogata la legge regionale 30 maggio 1988, n. 40 "Norme in materia di prezzi per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche"; 2. Le seguenti disposizioni di leggi regionali sono abrogate: a) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, "Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici", e successive modificazioni; b) le parole "e dell'articolo 20" contenute nel secondo alinea dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 79/81; c) il terzo alinea dell'articolo 4 e l'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, "Disciplina della strutture ricettive extra-alberghiere", e successive modificazioni.