Art. 3. Modalita' e contenuti della comunicazione 1. I titolari o i gestori, ove previsti dalle vigenti norme, comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonche' le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture, fatte salve le competenze delle capitanerie di porto a cui gli stabilimenti balneari inviano le loro comunicazioni relative ai prezzi. 2. La comunicazione e' redatta in conformita' del modello approvato dalla Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi. 3. La Giunta regionale puo' impartire disposizioni tecniche per la comunicazione dei dati in via telematica.