Art. 3.
              Modalita' e contenuti della comunicazione
 
  1. I titolari o  i  gestori,  ove  previsti  dalle  vigenti  norme,
comunicano   alla   Provincia   i  prezzi  dei  servizi,  nonche'  le
informazioni relative alle  caratteristiche  delle  strutture,  fatte
salve le competenze delle capitanerie di porto a cui gli stabilimenti
balneari inviano le loro comunicazioni relative ai prezzi.
  2. La comunicazione e' redatta in conformita' del modello approvato
dalla    Giunta    regionale,   contenente   la   descrizione   delle
caratteristiche della struttura,  l'elencazione  delle  attrezzature,
dei servizi ed i relativi prezzi.
  3.  La Giunta regionale puo' impartire disposizioni tecniche per la
comunicazione dei dati in via telematica.