Art. 4. Termine di presentazione della comunicazione 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, e' fatto obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo, nonche' le caratteristiche delle strutture. Non vi e' obbligo di comunicazione in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati e' anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, hanno facolta' di presentare, entro il 1 marzo di ogni anno, una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno, se variati in aumento. 3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attivita'. 4. In caso di cessione della struttura il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.