Art. 4.
            Termine di presentazione della comunicazione
 
  1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, e' fatto obbligo  di
comunicare  entro  il  1  ottobre  di  ogni anno i prezzi massimi che
intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno  successivo,  nonche'  le
caratteristiche  delle  strutture. Non vi e' obbligo di comunicazione
in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che non  siano  variati
rispetto alla comunicazione precedente. Per le strutture con apertura
stagionale   invernale   la   decorrenza  dei  prezzi  comunicati  e'
anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso.
  2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  hanno  facolta'  di
presentare,  entro  il  1  marzo  di  ogni  anno,  una  comunicazione
suppletiva dei prezzi che intendono  praticare  dal  1  giugno  dello
stesso anno, se variati in aumento.
  3.  Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere
effettuata entro la data di inizio dell'attivita'.
  4. In caso di  cessione  della  struttura  il  titolare  o  gestore
subentrante  deve  trasmettere  alla  Provincia  la comunicazione dei
prezzi solo in caso di variazione di quanto  comunicato  dal  gestore
uscente.