Art. 5.
                            Informazioni
 
  1.  La  Provincia  trasmette  su supporto magnetico, alla Regione e
all'ENIT, entro il 30 novembre di ogni  anno,  le  comunicazioni  dei
prezzi  e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1
ottobre, nonche' entro il  30  aprile,  le  comunicazioni  suppletive
presentate entro il 1 marzo.