Art. 6. Pubblicita' dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio 1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonche' delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima, comunicazione. 2. In ogni camera o unita' abitativa deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta regionale. 3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni della presente legge. 4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validita', nonche' le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno. 5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione e' erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura ricettiva.