Art. 6.
  Pubblicita' dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio
 
  1.  Nella  zona  di  ricevimento  degli ospiti della struttura deve
essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita
richiesta del cliente, una tabella riepilogativa, secondo il  modello
approvato  dalla  Giunta  regionale, dei prezzi dei servizi praticati
nell'anno in corso, nonche' delle  caratteristiche  della  struttura,
conformi all'ultima, comunicazione.
  2.  In ogni camera o unita' abitativa deve essere esposto, in luogo
ben visibile, un cartellino contenente le  informazioni  relative  al
prezzo  massimo  del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in
corso, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.
  3. Le informazioni sulle caratteristiche delle  strutture,  diffuse
con  qualsiasi  mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla
Provincia in base alle disposizioni della presente legge.
  4.  La  pubblicizzazione  con  qualsiasi  mezzo,  di  offerte   che
praticano   prezzi  inferiori  a  quelli  comunicati  deve  riportare
chiaramente il periodo di validita', nonche' le eventuali  condizioni
relative  ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di
tali indicazioni, l'offerta  deve  intendersi  come  generalizzata  e
valida per tutto l'anno.
  5.  Il  trattamento  di  pensione  o  di  mezza pensione e' erogato
esclusivamente  previa  richiesta  del  cliente,  al  momento   della
prenotazione   o   contestualmente  all'arrivo  presso  la  struttura
ricettiva.