Art. 7. Sanzioni amministrative 1. E' soggetto a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 a un massimo di lire 600.000 la comunicazione incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni. 2. E' soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 a un massimo di lire 1.800.000 la mancata esposizione della tabella o la esposizione che non sia perfettamente visibile, nonche' la compilazione della stessa incompleta rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia. La sanzione e' ridotta della meta' nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all'art. 6, comma 2. 3. E' soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da una minimo di lire 600.000 a un massimo di lire 3.600.000: a) l'esposizione di prezzi superiori a quelli comunicati; b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle offerte di cui all'art. 6, comma 4. 4. E' soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 a un massimo di lire 6.000.000 l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi precedenti, ancorche' diverse tra loro, nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate e si applica la sanzione accessoria della chiusura della struttura da tre a trenta giorni.