Art. 7.
                       Sanzioni amministrative
 
  1. E' soggetto a sanzione amministrativa consistente nel  pagamento
di  una  somma  da  un  minimo  di  lire 100.000 a un massimo di lire
600.000 la comunicazione incompleta o priva di indicazioni relative a
caratteristiche della  struttura  variate  rispetto  alle  precedenti
comunicazioni.
  2.  E' soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da un minimo di  lire  300.000  a  un  massimo  di  lire
1.800.000  la  mancata esposizione della tabella o la esposizione che
non sia perfettamente visibile, nonche' la compilazione della  stessa
incompleta  rispetto  al  modello  predisposto dalla Giunta regionale
ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia. La sanzione
e' ridotta della meta' nel caso della  mancata  esposizione  o  della
esposizione   non   completamente   visibile   o  della  compilazione
incompleta del cartellino di cui all'art. 6, comma 2.
  3. E' soggetta a sanzione amministrativa consistente nel  pagamento
di  una  somma  da  una  minimo  di lire 600.000 a un massimo di lire
3.600.000:
   a) l'esposizione di prezzi superiori a quelli comunicati;
   b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma
3, o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle  offerte  di
cui all'art. 6, comma 4.
  4.  E' soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da un minimo di lire 1.000.000  a  un  massimo  di  lire
6.000.000 l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati.
  5.  In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi
precedenti, ancorche' diverse tra loro, nei due anni  successivi,  le
sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate e
si  applica  la sanzione accessoria della chiusura della struttura da
tre a trenta giorni.