Art. 8.
               Vigilanza e irrogazione delle sanzioni
 
  1. La Provincia esercita la  vigilanza,  accerta  le  violazioni  e
irroga le sanzioni di cui alla presente legge secondo le procedure di
cui  alla  legge  24  novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 12
novembre 1993, n. 85.
  2. Sono fatte salve le competenze di vigilanza delle capitanerie di
porto per quanto riguarda gli stabilimenti balneari.
  3. I proventi delle sanzioni sono introitati  dalla  Provincia  nel
cui  ambito  territoriale  si  e'  verificata la violazione. Le somme
introitate  sono  destinate  alla  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'applicazione della presente legge.