Art. 8. Vigilanza e irrogazione delle sanzioni 1. La Provincia esercita la vigilanza, accerta le violazioni e irroga le sanzioni di cui alla presente legge secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85. 2. Sono fatte salve le competenze di vigilanza delle capitanerie di porto per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. 3. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Provincia nel cui ambito territoriale si e' verificata la violazione. Le somme introitate sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.