Art. 9. Osservatorio regionale dei prezzi delle strutture ricettive 1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante sull'andamento dei prezzi dell'offerta ricettiva e' istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi delle strutture ricettive. La Regione istituisce l'Osservatorio previo coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore e delle associazioni per la tutela dei consumatori e con la partecipazione delle Province. 2. Per l'operativita' dell'Osservatorio, la Regione si avvale delle Province, delle Aziende di promozione turistica, delle associazioni di categoria del settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive piu' rappresentativi e delle associazioni per la tutela dei consumatori. 3. Il Consiglio regionale con le Direttive di attuazione previste dall'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1996 n. 84 "Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva", definisce le modalita' di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio. 4. Alle spese necessarie per l'istituzione e per l'operativita' dell'Osservatorio si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per le attivita' di cui al Titolo III, Capo III, della legge regionale n. 84/96.