Art. 9.
     Osservatorio regionale dei prezzi delle strutture ricettive
 
  1.   Al   fine  di  disporre  di  un  quadro  completo  e  costante
sull'andamento  dei  prezzi  dell'offerta  ricettiva   e'   istituito
l'Osservatorio  regionale  dei  prezzi  delle strutture ricettive. La
Regione  istituisce  l'Osservatorio   previo   coinvolgimento   delle
associazioni  di  categoria  del  settore e delle associazioni per la
tutela dei consumatori e con la partecipazione delle Province.
  2. Per l'operativita' dell'Osservatorio, la Regione si avvale delle
Province, delle Aziende di promozione turistica,  delle  associazioni
di  categoria  del  settore,  dei  consorzi  costituiti  tra  imprese
ricettive piu' rappresentativi e delle associazioni per la tutela dei
consumatori.
  3. Il Consiglio regionale con le Direttive di  attuazione  previste
dall'art.  4 della legge regionale 14 novembre 1996 n. 84 "Interventi
a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica  complessiva",
definisce    le   modalita'   di   organizzazione   e   funzionamento
dell'Osservatorio.
  4. Alle spese necessarie per  l'istituzione  e  per  l'operativita'
dell'Osservatorio  si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti
dalla legge di bilancio per le attivita' di cui al Titolo  III,  Capo
III, della legge regionale n. 84/96.