Art. 10. Divieto di sondaggi 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. 2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco, del consiglio comunale e circoscrizionale devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente ed acquirenti; c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; d) domande rivolte; e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; f) criteri seguiti per l'individuazione del campione; g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio; h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati. 3. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale segnala al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'infrazione riscontrata per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).