Art. 10.
                         Divieto di sondaggi
 
  1.  Nei  quindici  giorni  precedenti la data delle elezioni e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati di  sondaggi  demoscopici  sull'esito
delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.
  2.  La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali,
dei sondaggi per l'elezione diretta del sindaco,  del  vice  sindaco,
del  consiglio comunale e circoscrizionale devono essere accompagnate
dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e'  responsabile  il
soggetto che realizza il sondaggio:
   a)  soggetto  che  ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
   b) committente ed acquirenti;
   c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
   d) domande rivolte;
   e)  percentuale  delle  persone  che  hanno  risposto  a  ciascuna
domanda;
   f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
   g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio;
   h)  metodo  di  raccolta delle informazioni e di elaborazione  dei
dati.
  3. In caso di violazione delle norme di cui ai  commi  1  e  2,  il
Presidente   della   Giunta  regionale  segnala  al  Garante  per  la
radiodiffusione   e   l'editoria   l'infrazione    riscontrata    per
l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'art.  15 della legge 10
dicembre 1993, n.  515  (Disciplina  delle  campagne  elettorali  per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).