Art. 11.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Alla  copertura della maggior spesa a carico del bilancio della
Regione, valutata in lire 20.000.000 limitatamente agli anni  in  cui
si  effettua  l'elezione  diretta del sindaco, del vice sindaco e del
consiglio comunale, si provvedera'  con  legge  di  approvazione  del
relativo bilancio.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare come legge della Regione Autonoma
Valle d'Aosta.
   Aosta, 7 febbraio 1997
                               VIERIN