Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 20.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvedera' con legge di approvazione del relativo bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 7 febbraio 1997 VIERIN