Art. 2. Competenze dei comuni 1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, i regolamenti dei Comuni possono disciplinare la presentazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, nonche' delle liste loro collegate.