Art. 2.
                        Competenze dei comuni
 
  1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, i  regolamenti  dei
Comuni   possono   disciplinare   la  presentazione  di  un  bilancio
preventivo e di un bilancio consuntivo delle spese  per  la  campagna
elettorale  dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di
consigliere comunale e circoscrizionale,  nonche'  delle  liste  loro
collegate.