Art. 3.
                    Presentazione dei rendiconti
 
  1.  I  rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei
movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonche' i  candidati
alla carica di sindaco e di vice sindaco, come previsto dall'art.  4,
comma   4,  devono  depositare  presso  la  Presidenza  della  Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il
rendiconto relativo alle spese per  la  campagna  elettorale  e  alle
relative fonti di' finanziamento.
  2. La Presidenza della Giunta regionale trasmette i rendiconti alla
Commissione entro cinque giorni dalla data di ricezione degli stessi.