Art. 3. Presentazione dei rendiconti 1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonche' i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, come previsto dall'art. 4, comma 4, devono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di' finanziamento. 2. La Presidenza della Giunta regionale trasmette i rendiconti alla Commissione entro cinque giorni dalla data di ricezione degli stessi.