Art. 4.
                    Limiti delle spese elettorali
 
  1.  Nei  Comuni  con  popolazione  sino a 15.000 abitanti, ciascuna
lista  rappresentata  dal  candidato  alla  carica  di  sindaco,  dal
candidato  alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di
consigliere  comunale  e   circoscrizionale,   che   partecipa   alla
votazione,  non  puo' superare, per la campagna elettorale, una spesa
complessiva  di  lire  5.000.000,  piu'  la  somma  risultante  dalla
moltiplicazione  di lire 500 per il numero di abitanti costituenti la
popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede
quello delle elezioni.
  2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna
lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa
alla votazione, non puo' superare, per la  campagna  elettorale,  una
spesa  complessiva di lire 10.000.000, piu' la somma risultante dalla
moltiplicazione  di lire 300 per il numero di abitanti costituenti la
popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede
quello delle elezioni.
  3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,  ciascun
candidato  alla  carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di
vice sindaco non puo' superare, per la campagna elettorale, una spesa
pro-capite di lire 3.000.000.
  4. Nei Comuni con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti,  il
candidato  alla  carica di sindaco e il candidato alla carica di vice
sindaco presentano, sotto la propria responsabilita',  il  rendiconto
relativo  alle  spese, contenute nei limiti di cui al comma 3, e alle
fonti di finanziamento per la campagna elettorale.