Art. 4. Limiti delle spese elettorali 1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista rappresentata dal candidato alla carica di sindaco, dal candidato alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale, che partecipa alla votazione, non puo' superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di lire 5.000.000, piu' la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 500 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni. 2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa alla votazione, non puo' superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di lire 10.000.000, piu' la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 300 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni. 3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di vice sindaco non puo' superare, per la campagna elettorale, una spesa pro-capite di lire 3.000.000. 4. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco presentano, sotto la propria responsabilita', il rendiconto relativo alle spese, contenute nei limiti di cui al comma 3, e alle fonti di finanziamento per la campagna elettorale.