Art. 5. Tipologia delle spese elettorali - Pubblicita' 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate: a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature; e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale. 2. Le spese di viaggio, telefoniche e postali sono calcolate, ove non diversamente documentabili, in misura forfettaria in percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. 3. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.