Art. 5.
           Tipologia delle spese elettorali - Pubblicita'
 
  1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono  quelle
rappresentate:
   a)  dalla  produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e
di mezzi per la propaganda;
   b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei  mezzi  di
cui  alla  lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di
informazione, sulle radio e televisioni private,  nei  cinema  e  nei
teatri;
   c)  dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale,  culturale
e sportivo;
   d)   dalla   stampa,   distribuzione   e   raccolta   dei  moduli,
dall'autenticazione  delle  firme   e   dall'espletamento   di   ogni
operazione  richiesta  dalla legge per la presentazione delle liste e
delle candidature;
   e) dal personale utilizzato  e  da  ogni  prestazione  o  servizio
inerenti alla campagna elettorale.
  2.  Le  spese di viaggio, telefoniche e postali sono calcolate, ove
non diversamente documentabili, in misura forfettaria in  percentuale
fissa  del  trenta  per  cento dell'ammontare complessivo delle spese
ammissibili e documentate.
  3. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono
pubblici.