Art. 6. Controllo delle spese elettorali 1. La Commissione verifica la regolarita' e la conformita' della documentazione prodotta a sostegno delle spese e delle fonti di finanziamento indicate. 2. Qualora dall'esame dei rendiconti di cui all'art. 3 e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarita', la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facolta' di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti. 3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarita' all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione. 4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 3, comma 1, qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione puo' presentare alla Presidenza della Giunta regionale esposti sulla regolarita' dei rendiconti.