Art. 6.
                  Controllo delle spese elettorali
 
  1. La Commissione verifica la regolarita' e  la  conformita'  della
documentazione  prodotta  a  sostegno  delle  spese  e delle fonti di
finanziamento indicate.
  2. Qualora dall'esame dei rendiconti di  cui  all'art.  3  e  della
allegata  documentazione  dovessero  emergere delle irregolarita', la
Commissione le contesta all'interessato,  il  quale  ha  facolta'  di
presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.
  3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non
ne contesti la regolarita' all'interessato entro novanta giorni dalla
ricezione.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine previsto
dall'art.   3, comma 1,  qualsiasi  cittadino  iscritto  nelle  liste
elettorali di un Comune della regione puo' presentare alla Presidenza
della Giunta regionale esposti sulla regolarita' dei rendiconti.