Art. 7.
                      Obbligo di comunicazione
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti, gli
editori di quotidiani e periodici e i titolari di  concessioni  e  di
autorizzazioni   per   l'esercizio   delle  attivita'  di  diffusione
radiotelevisiva  devono  comunicare  alla   Commissione   i   servizi
elettorali  effettuati,  gli  spazi  concessi  a  titolo  gratuito  o
oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonche' gli
introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno  provveduto
ai relativi pagamenti.