Art. 7. Obbligo di comunicazione 1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione i servizi elettorali effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonche' gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.