Art. 8.
                           S a n z i o n i
 
  1.  In  caso  di  accertata  violazione  dei limiti di spesa per la
campagna elettorale  delle  liste  e  dei  candidati  previsti  dalla
presente   legge,   la  Commissione  trasmette  apposito  verbale  al
Presidente  della  Giunta   regionale   che   applica   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire 1.000.000 a lire 10.000.000 agli
inadempienti.
  2. Il superamento dei limiti massimi di spesa, consentiti ai  sensi
dell'art. 4, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in
esso  stabilito,  da  parte  dei candidati alla carica di sindaco, di
vice sindaco e delle liste di candidati, oltre all'applicazione della
sanzione di cui al comma 1, comporta la decadenza del candidato o dei
candidati proclamati eletti.
  3. La mancata o  l'incompleta  presentazione  del  rendiconto,  nel
termine  stabilito  dall'art.  3,  comporta,  previa diffida da parte
della Commissione a depositare o a completare tale bilancio  entro  i
successivi   quindici  giorni,  la  decadenza  del  candidato  o  dei
candidati proclamati eletti.