Art. 8. S a n z i o n i 1. In caso di accertata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale delle liste e dei candidati previsti dalla presente legge, la Commissione trasmette apposito verbale al Presidente della Giunta regionale che applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 agli inadempienti. 2. Il superamento dei limiti massimi di spesa, consentiti ai sensi dell'art. 4, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, da parte dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste di candidati, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, comporta la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti. 3. La mancata o l'incompleta presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 3, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare o a completare tale bilancio entro i successivi quindici giorni, la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.