Art. 10. Informazioni all'utenza 1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilita' e trasporti nonche' l'omogeneita' di informativa in ordine agli orari e modalita' dei servizi di trasporto, la giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative. 2. I costi per le iniziative di cui al comma 1 sono imputati, sino alla concorrenza del 2 per mille, alla quota delle risorse destinate nel bilancio regionale all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale.