Art. 10.
                       Informazioni all'utenza
 
  1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche
regionali  in  materia di mobilita' e trasporti nonche' l'omogeneita'
di informativa in ordine  agli  orari  e  modalita'  dei  servizi  di
trasporto,  la  giunta  regionale  realizza  opportune  iniziative  e
strumenti  di  comunicazione  avvalendosi  anche  di  tecnologie   di
informazione innovative.
  2.  I costi per le iniziative di cui al comma 1 sono imputati, sino
alla concorrenza del 2 per mille, alla quota delle risorse  destinate
nel   bilancio  regionale  all'esercizio  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale.