Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  1. Alle spese previste dai precedenti articoli:
   4, comma 2, per il trasporto interurbano;
   4, comma 5, per i servizi lacuali sul lago d'Iseo;
   7, per i servizi di trasporto urbano;
   10, per le informazioni all'utenza;
si  provvede  con le risorse annualmente stanziate ai sensi dell'art.
22 della legge regionale n. 34/1978  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  ai  rispettivi capitoli dello stato di previsione delle
spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi:
   4.2.1.1.4362 "Contributi di esercizio agli enti e alle imprese  di
trasporto pubblico interurbano di persone - acconti anno in corso";
   4.2.1.1.4363 "Contributi per lo svolgimento dei servizi lacuali di
trasporto  pubblico  di persone svolto sul lago d'Iseo dalla gestione
governativa per i laghi Maggiore, Como, Garda";
   4.2.1.1.4141 "Contributi di esercizio agli enti e alle imprese  di
trasporto pubblico urbano di persone - acconti anno in corso";
   4.2.1.1.4364   "Spese  per  informazioni  all'utenza  in  tema  di
trasporto pubblico locale".
  2. Alle spese previste dall'art.  6  per  le  tessere  gratuite  di
libera  circolazione,  si  provvede,  con  le  risorse  stanziate  al
capitolo 4.2.1.3909  "Oneri  derivanti  dal  rilascio  delle  tessere
gratuite  di  libera  circolazione"  dello  stato di previsione delle
spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.