Art. 11. Norma finanziaria 1. Alle spese previste dai precedenti articoli: 4, comma 2, per il trasporto interurbano; 4, comma 5, per i servizi lacuali sul lago d'Iseo; 7, per i servizi di trasporto urbano; 10, per le informazioni all'utenza; si provvede con le risorse annualmente stanziate ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni ai rispettivi capitoli dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi: 4.2.1.1.4362 "Contributi di esercizio agli enti e alle imprese di trasporto pubblico interurbano di persone - acconti anno in corso"; 4.2.1.1.4363 "Contributi per lo svolgimento dei servizi lacuali di trasporto pubblico di persone svolto sul lago d'Iseo dalla gestione governativa per i laghi Maggiore, Como, Garda"; 4.2.1.1.4141 "Contributi di esercizio agli enti e alle imprese di trasporto pubblico urbano di persone - acconti anno in corso"; 4.2.1.1.4364 "Spese per informazioni all'utenza in tema di trasporto pubblico locale". 2. Alle spese previste dall'art. 6 per le tessere gratuite di libera circolazione, si provvede, con le risorse stanziate al capitolo 4.2.1.3909 "Oneri derivanti dal rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.