Art. 12.
                             Abrogazioni
 
  1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
   a) legge regionale  12  novembre  1982,  n.  62  (Criteri  per  la
determinazione  dei  costi  economici  standardizzati  e  dei  ricavi
presunti ai fini  dell'erogazione  di  contributi  di  esercizio  per
servizio  di  trasporto  pubblico locale. Determinazione standard per
l'anno 1982);
   b) legge regionale 23 aprile 1985, n. 38 (Determinazione dei costi
economici standadrizzati e dei ricavi presunti per l'anno 1984  e  di
quelli provvisori per l'anno 1985 per i servizi di trasporto pubblico
locale di persone).
  2.  E'  altresi'  abrogato l'art. 4 della legge regionale 27 maggio
1989, n. 19  (Criteri  per  la  determinazione  dei  costi  economici
standardizzati  e  dei  ricavi  presunti  ai fini dell'erogazione dei
contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale  di
persone.  Determinazione  standards  e  contributi per gli anni 1986,
1987 e 1988).