Art. 12. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 12 novembre 1982, n. 62 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione di contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale. Determinazione standard per l'anno 1982); b) legge regionale 23 aprile 1985, n. 38 (Determinazione dei costi economici standadrizzati e dei ricavi presunti per l'anno 1984 e di quelli provvisori per l'anno 1985 per i servizi di trasporto pubblico locale di persone). 2. E' altresi' abrogato l'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone. Determinazione standards e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988).