Art. 2. Sostituzione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 13/1995 1. Il comma 2 dell'art. 4, della legge regionale n. 13/1995 e' sostituito dal seguente: "2. Le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi di esercizio sono definite annualmente nel bilancio regionale".