Art. 2.
 Sostituzione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 13/1995
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.  4, della legge regionale n. 13/1995 e'
sostituito dal seguente:
  "2. Le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei  contributi
di esercizio sono definite annualmente nel bilancio regionale".