Art. 4.
          Sostituzione dell'art. 13 e conseguenti modifiche
          della tabella A della legge regionale n. 13/1995
 
  1. L'art. 13 della legge regionale n. 13/1995, come integrato dalla
legge regionale n. 3/1996, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13. (Determinazione dei costi  standardizzati  del  trasporto
pubblico  locale  interurbano). - 1. Ai fini della determinazione per
l'anno 1994 dei contributi di esercizio  alle  aziende  di  trasporto
pubblico  locale  interurbano,  i  costi economici standardizzati e i
ricavi presunti di cui all'art. 6 della  legge  151/1981  comprensivi
della   remunerazione  del  capitale  investito,  sono  calcolati  in
applicazione del modello di cui alle tabelle allegate  alla  presente
legge,  in  vista  del  conseguimento  di  piu'  adeguati  modelli di
efficienza.
  2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997  l'ammontare  dei  contributi  di
esercizio  per  i  servizi  di trasporto locale interurbano, definiti
secondo la procedura di cui al comma 1, e' incrementato o ridotto  in
misura  proporzionale  agli  incrementi  o  decrementi  delle risorse
finanziarie  relative  ai  servizi  interurbani.  Relativamente  alle
aziende  per  le  quali  opera  la  clausola di cui al punto 5) della
tabella A allegata alla presente legge, l'ammontare dei contributi di
esercizio, definiti secondo la procedura di cui al comma 1, non e', a
parita'   di   servizio,   inferiore  alle  quote  erogate  nell'anno
precedente alla stessa azienda,  incrementato  o  ridotto  in  misura
proporzionale  agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie
relative ai servizi interurbani.
  3. Per gli anni 1996 e 1997 il costo del personale di cui al  punto
1)  della tabella A allegata alla presente legge e' individuato in L.
75.000.000 annue".
  2. I parametri di cui al punto 1, lettere a) e b), della tabella  A
allegata  alla  legge  regionale  n.  13/1995 sono, conseguentemente,
cosi' modificati:
   a) il costo minimo totale ammissibile e' di L. 2.800 al km per  le
aziende che hanno in concessione non oltre 800.000 autobus/km;
   b)  il costo minimo totale ammissibile e' di L. 3.600 al km per le
aziende che ahnno in concessione oltre 800.000 autobus/km.
  3. I parametri di cui al punto 2  della  tabella  A  allegata  alla
legge regionale n. 13/1995 sono cosi' modificati: per gli anni 1996 e
1997  le  percorrenze  finanziabili  delle reti metropolitane gestite
dall'ATM di Milano sono  determinate  in  50.450.000  vetture/km  dei
quali 9.950.000 attengono ai tratti interurbani delle linee.
  4.   Per  gli  anni  1996  e  1997  relativamente  alle  funicolari
interurbane, alle funivie interurbane e ai servizi lacuali  sul  lago
di  Iseo l'ammontare dei contributi di esercizio, determinati in base
ai criteri di cui al punto 4) della tabella  A  allegata  alla  legge
regionale   n.   13/1995,   e'   incrementato  o  ridotto  in  misura
proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse  finanziarie
relative ai servizi di traporto pubblico locale.
  5.  Il  servizio di trasporto pubblico locale di persone svolto sul
lago di Iseo, per conto della  regionale  Lombardia,  dalla  gestione
governativa  per  i  laghi  Maggiore,  Como, Garda e' disciplinato da
apposita convenzione tra Ministero dei trasporti e Regione Lombardia,
ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio  1989,
n. 19.