Art. 4. Sostituzione dell'art. 13 e conseguenti modifiche della tabella A della legge regionale n. 13/1995 1. L'art. 13 della legge regionale n. 13/1995, come integrato dalla legge regionale n. 3/1996, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. (Determinazione dei costi standardizzati del trasporto pubblico locale interurbano). - 1. Ai fini della determinazione per l'anno 1994 dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale interurbano, i costi economici standardizzati e i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 151/1981 comprensivi della remunerazione del capitale investito, sono calcolati in applicazione del modello di cui alle tabelle allegate alla presente legge, in vista del conseguimento di piu' adeguati modelli di efficienza. 2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 l'ammontare dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto locale interurbano, definiti secondo la procedura di cui al comma 1, e' incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani. Relativamente alle aziende per le quali opera la clausola di cui al punto 5) della tabella A allegata alla presente legge, l'ammontare dei contributi di esercizio, definiti secondo la procedura di cui al comma 1, non e', a parita' di servizio, inferiore alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani. 3. Per gli anni 1996 e 1997 il costo del personale di cui al punto 1) della tabella A allegata alla presente legge e' individuato in L. 75.000.000 annue". 2. I parametri di cui al punto 1, lettere a) e b), della tabella A allegata alla legge regionale n. 13/1995 sono, conseguentemente, cosi' modificati: a) il costo minimo totale ammissibile e' di L. 2.800 al km per le aziende che hanno in concessione non oltre 800.000 autobus/km; b) il costo minimo totale ammissibile e' di L. 3.600 al km per le aziende che ahnno in concessione oltre 800.000 autobus/km. 3. I parametri di cui al punto 2 della tabella A allegata alla legge regionale n. 13/1995 sono cosi' modificati: per gli anni 1996 e 1997 le percorrenze finanziabili delle reti metropolitane gestite dall'ATM di Milano sono determinate in 50.450.000 vetture/km dei quali 9.950.000 attengono ai tratti interurbani delle linee. 4. Per gli anni 1996 e 1997 relativamente alle funicolari interurbane, alle funivie interurbane e ai servizi lacuali sul lago di Iseo l'ammontare dei contributi di esercizio, determinati in base ai criteri di cui al punto 4) della tabella A allegata alla legge regionale n. 13/1995, e' incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di traporto pubblico locale. 5. Il servizio di trasporto pubblico locale di persone svolto sul lago di Iseo, per conto della regionale Lombardia, dalla gestione governativa per i laghi Maggiore, Como, Garda e' disciplinato da apposita convenzione tra Ministero dei trasporti e Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19.